L’oro e i differenti operatori professionali in materia.

oro puroIl commercio dell’oro puro, in Italia, prima dell’anno 2000 era sottoposto a una legge del 1945 che, di fatto, instaurava un monopolio dello stato sul suo libero commercio. In particolare, ad occuparsene era l’Ufficio Italiano Cambi. Questa legge prevedeva che l’oro da investimento non poteva essere commercializzato tra cittadini residenti in Italia (a parte quello destinato a lavorazioni industriali), ma solo acquistato o venduto all’estero.

Recependo una normativa europea del 12 ottobre 1998, la legge italiana numero 7 del 17 gennaio 2000 faceva in modo che questo monopolio cessasse, e che il commercio dell’oro da investimento fosse liberalizzato.
In ogni caso, occorreva evitare che il commercio dei materiali preziosi come l’oro potesse diventare un ambito nel quale organizzazioni malavitose potessero entrare con lo scopo di riciclare denaro di provenienza illecita. Per questo, nella legge n.7 del 2000 si specificano i confini delle attività che richiedono di essere gestite da Operatori Professionali in Oro e le modalità di ottenimento di questa qualifica.

Per richiedere la qualifica di Operatore Professionale in Oro sono necessari tre requisiti fondamentali che ora elencheremo:

1) Innanzitutto bisogna essere parte di una Società per Azioni, una Società a Responsabilità Limitata, una Società in Accomandita per Azioni o una Società Cooperativa con un valore di capitale sociale interamente versato minimo pari a 120.000 euro.

2) L’attività della società deve comprendere il commercio di oro puro da investimento in lingotti o placchette di peso superiore ad un grammo. Il secondo campo di commercio riguarda le monete d’oro fabbricate in anni successivi all’anno 1800 e purezza superiore a 900 millesimi. Il loro valore non deve essere superiore all’80% del prezzo dell’oro in esse contenuto. Infine, nell’attività può essere compreso il commercio di oro, ad uso industriale, di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

3) Tutti i membri della società devono rispondere a specifici requisiti di onorabilità. In particolare, entro determinati limiti, non devono aver subito condanne legate ad attività di tipo bancario o assicurativo e non devono essere interdetti ai pubblici uffici. Queste normative sono contenute nel decreto legislativo chiamato T.U.B. (Testo Unico Bancario) del primo settembre 1993.

Poiché tra le attività dei Banco Metalli rientrano quelle sopra citate, i membri delle società di questo tipo, per poter operare legalmente, devono poter essere qualificati come Operatori Professionali in Oro. Inoltre, la società stessa deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia ad operare professionalmente in commercio di oro, e per questo deve essere iscritta nell’elenco degli operatori professionali.

Viceversa, l’attività dei Compro Oro è prevalentemente legata all’acquisto di oro usato esclusivamente da privati cittadini. Successivamente, trascorsi i 10 giorni nei quali l’oggetto prezioso deve essere trattenuto in negozio per il rispetto delle norme antiriciclaggio, i preziosi potranno essere venduti sia a privati che a società che operano nel settore come i Banco Metalli. I Compro Oro non possono invece trasformare i gioielli in lingotti di oro puro, che è invece scopo principale dei Banco Metalli: trasformare e affinare l’oro per ottenerne lingotti da rivendere a fonderie o banche.

Poiché chi commercia in gioielli d’oro, sia usati che nuovi, non è tenuto ad avere tutti i requisiti citati precedentemente, ecco che i Compro Oro non devono necessariamente essere gestiti da persone con la qualifica di Operatore Professionale in Oro.
Questa precisazione è contenuta in un chiarimento sull’argomento del 28 maggio 2010.
Inoltre, come recita una lettera circolare della Banca d’Italia dell’8 febbraio 2011, anche se l’operatore di un Compro Oro è iscritto nell’elenco degli Operatori Professionali in Oro, non può pubblicizzare questa qualifica e il corrispondente numero meccanografico dell’iscrizione rilasciato dalla Banca d’Italia. Questo perché’ potrebbe trarre in inganno l’utilizzatore del Compro Oro, facendogli supporre che quella attività sia stata autorizzata e legittimata dalla Banca d’Italia stessa, cosa che invece non è vera.

In effetti, probabilmente, il gestore del Compro Oro può aver pensato a questa qualifica un po’ come se fosse un diploma o una laurea, e, legittimamente, tutti possono apporre il titolo Ing. o Geom. davanti al proprio nome per pubblicizzate un proprio esercizio commerciale anche se l’ambito non fosse strettamente legato gli studi effettuati.
Non c’è dubbio quindi che queste precisazioni si siano rese necessarie non tanto per malafede degli operatori che hanno pensato di apporre la qualifica di Operatore Professionale nei siti e nelle insegne dei Compro Oro, quanto nella scarsa chiarezza delle leggi a riguardo, che hanno tratto in inganno e indotto a operare in modo non conforme alla legge molti operatori.